
Organigramma
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Le persone giuridiche partecipano all’assemblea tramite il loro legale rappresentante, od in sua assenza o impedimento tramite un suo delegato, il quale avrà comunque diritto ad un singolo voto.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno la metà degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei soci o dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. L’Assemblea viene convocata almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento mediante pubblicazione telematica dell’avviso o, in caso di impedimento tecnico mediante raccomandata A.R. o comunicazione telefonica. Nel caso in cui singoli soci fossero impossibilitati a visionare gli avvisi telematici, dovranno far pervenire al presidente richiesta per ottenere la convocazione con altri mezzi. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può essere portatore al massimo di una singola delega.
7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Assemblea ordinaria e straordinaria.
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se istituiti);
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione.
3. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
4. L’Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
5. Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.
Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. È composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare compiti o mansioni in maniera continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l’art 6 del presente statuto, l’esclusione del socio;
- stabilire la quota annuale di adesione all’Associazione;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
Presidente e Vice-Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo o comunque fino a quando l’Assemblea non abbia provveduto al rinnovo delle cariche e può essere rieletto.
3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e dell’amministrazione dell’Organizzazione, inoltre rappresenta legalmente la stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.
5. Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni; qualora non nominato è il membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei revisori dei Conti
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri
dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. Se richiesto, il Collegio fornisce l’interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
4. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.













