Statuto di associazione (o.n.l.u.s.)
REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1 – Costituzione e denominazione - Sede - Durata
1.1 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 4/12/1997, n. 460, è costituita l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.) denominata: "Studenti Senza Frontiere - Onlus" (in seguito denominata Associazione), alla quale potranno associarsi indistintamente le diciture “Students Without Frontiers - Onlus”, “Étudiants Sans Frontières - Onlus”, “Estudiantes Sin Fronteras - Onlus”, “Estudantes Sem Fronteiras - Onlus”, o le forme abbreviate “SSF - Onlus”, “SWF - Onlus”, “ESF - Onlus”.
1.2 L’Associazione ha sede legale e di rappresentanza in Roma, via Donatello 7; essa può istituire altre sedi in Italia e all’estero.
1.3 L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Missione - Scopi e finalità
2.1 Missione dell’Associazione è proporre un'esperienza di reciproca formazione umana e professionale nelle realtà depresse dei paesi in via di sviluppo, dando supporto a quanti operino, senza discriminazione alcuna, per creare sviluppo endogeno e per tutelare i diritti universali di ogni essere umano.
2.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nel campo della: assistenza medico-sanitaria e socio-economica, formazione ed istruzione in realtà depresse dei paesi in via di sviluppo, cooperazione allo sviluppo, beneficenza.
2.3 Per il raggiungimento della propria missione, l’Associazione può adoperarsi: in servizi riguardanti l'assistenza umanitaria sul territorio nazionale e non, nel reclutamento dei volontari e nella raccolta di fondi a scopo sociale e umanitario.
Art. 3 – Attività
3.1 L’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, svolge principalmente le seguenti attività:
a. sensibilizzazione e formazione del mondo universitario e scolastico sulle tematiche medico sanitarie e socio economiche di crescente interesse nella cooperazione allo sviluppo;
b. incentivazione di cooperazioni multilaterali tra realtà accademiche italiane ed istituti di formazione dei paesi in via di sviluppo, attraverso un dialogo diretto e partecipe;
c. intervento presso le realtà depresse dei paesi in via di sviluppo;
d. istituzione di borse di studio per studenti, laureandi, specializzandi e giovani laureati, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al punto c);
e. creazione di una rete di collegamenti tra le strutture che operano in realtà depresse allo scopo di favorire la mobilità e la formazione degli studenti;
f. organizzazione di incontri e seminari, produzione e pubblicazione di supporti in formato idoneo, redazione di libri e bollettini a carattere informativo, ed ogni altro mezzo o servizio idoneo comunque collegato alle finalità istituzionali;
g. realizzazione di studi e progetti di sviluppo nel campo sanitario, economico e sociale;
h. incentivazione di forme di servizio solidale, gratuito, libero e competente;
i. collaborazione con le associazioni studentesche a livello nazionale ed internazionale;
j. lo svolgimento di ogni altra attività compatibile con le finalità istituzionali ivi compresa la partecipazione ad altre analoghe iniziative in campo nazionale ed internazionale;
k. partecipazione e costituzione di fondazioni ed istituti senza scopo di lucro, con finalità di utilità e solidarietà sociale.
3.2 L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3.3 Le attività promosse dall’Associazione agli atenei italiani ed esteri e agli altri enti ed agenzie collegate alle università, al Ministero dell’istruzione, università e ricerca sono destinate prevalentemente agli studenti universitari.
3.4 Qualsiasi iniziativa proposta dall’Associazione rimane di competenza della stessa che si occuperà della sua gestione e del suo sviluppo attraverso gli organi preposti.
Art. 4 – Soci
4.1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi, ivi comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità solidaristiche, volontaristiche o umanitarie e che condividono pienamente i principi, gli scopi e la missione dell’Associazione.
4.2 L’ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, sennonché i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4.3 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.4 Gli aderenti possono essere:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
4.5 Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e sue successive modifiche. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
4.6 Sono Soci Ordinari, quanti si riconoscono nei fini dell’Associazione e che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione
4.7 Sono Soci Sostenitori: persone, enti, istituzioni, sociètà, associazioni, etc., disposte a versare un contributo, anche una tantum, nelle casse dell’Associazione.
4.8 Sono Soci Onorari quelle personalità, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci, nonché i benemeriti per servizi resi all’Associazione.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
5.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci maggiori di età, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
5.2 I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività, purché documentate.
5.3 Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall’associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
5.4 Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dell’atto costitutivo, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Art. 6 – Esclusione del Socio
6.1 Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento degli obblighi associativi o per altri gravi motivi quali ad esempio la tenuta di una condotta irrispettosa e lesiva nei confronti dell’Ente e dei suoi aderenti, la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali, lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione o con i suoi principi fondanti, ovvero qualora il socio non ottemperi o non rispetti le disposizioni statutarie o dei regolamenti o le delibere degli organi sociali.
6.2 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, all’assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
6.3 Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta in carta semplice al Consiglio Direttivo.
6.4 In caso di recesso il socio non potrà vantare alcun diritto sulle iniziative dell’Associazione, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
6.5 I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso di alcun contributo associativo versato.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
7.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Per delibera dell’Assemblea potranno essere in seguito istituiti i seguenti organi:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
7.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
8.1 L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Le persone giuridiche partecipano all’assemblea tramite il loro legale rappresentante, od in sua assenza o impedimento tramite un suo delegato, il quale avrà comunque diritto ad un singolo voto.
8.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
8.3 L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno la metà degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei soci o dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
8.4 L’Assemblea viene convocata almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento mediante pubblicazione telematica dell’avviso o, in caso di impedimento tecnico mediante raccomandata A.R. o comunicazione telefonica. Nel caso in cui singoli soci fossero impossibilitati a visionare gli avvisi telematici, dovranno far pervenire al presidente richiesta per ottenere la convocazione con altri mezzi. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
8.5 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
8.6 Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può essere portatore al massimo di una singola delega.
8.7 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art 9 – L’Assemblea ordinaria.
9.1 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
9.2 L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se istituiti);
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione.
Art 10 – L’Assemblea straordinaria.
10.1 L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
10.2 L’Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
10.3 Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 11 – Consiglio Direttivo.
11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. È composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
11.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare compiti o mansioni in maniera continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti.
11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.4 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l’art 6 del presente statuto, l’esclusione del socio;
- stabilire la quota annuale di adesione all’Associazione;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
11.5 In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Il Presidente
12.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
12.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo o comunque fino a quando l’Assemblea non abbia provveduto al rinnovo delle cariche e può essere rieletto.
12.3 Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e dell’amministrazione dell’Organizzazione, inoltre rappresenta legalmente la stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio.
12.4 Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.
12.5 Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni; qualora non nominato è il membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Il Collegio dei revisori dei Conti
13.1 L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri
dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
13.2 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri
14.1 L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
14.2 Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
14.3 Se richiesto, il Collegio fornisce l’interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
14.4 L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Le risorse economiche dell’Associazione
15.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quota associativa, se prevista dal Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili e beni immobili di proprietà dell’Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
15.2 Nei limiti della normativa vigente e per fini che siano ritenuti utili al raggiungimento degli scopi associativi di cui all’art.2, l'Associazione può inoltre compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi e amministrativi, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere.
15.3 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili
16.1 L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
16.2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di Legge, del presente statuto e di eventuali regolamenti.
Art. 17 – Il Bilancio dell’Associazione
17.1 L’Esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
17.3 Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
17.4 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.
17.5 I bilanci sono approvati dall’Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dal Collegio dei Revisori (se istituito), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
Art. 18 – Assicurazione dei volontari
18.1 Tutti gli aderenti dell’associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art 4 della L. n. 266/1991, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
18.2 L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 19 – Dipendenti e collaboratori
19.1 L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla Legge n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e dal Contratto Collettivo applicabile a ciascun rapporto.
19.2 La collaborazione dei soci può essere retribuita a richiesta dello stesso e su parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione
20.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenta dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
20.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge al momento dello scioglimento.
Art. 21 – Legge applicabile – Norma di rinvio
21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni dell’Associazione, alle ordinanze e delibere Presidenziali e Consiliari, alle vigenti norme dello Stato Italiano, al Codice Civile e alle Leggi in materia.
Art. 22 – Identità visiva dell’Associazione
22.1
|
|
|
|

22.2

|
Art. 23 – Sottoscrizione dei fondatori |
|
|
|
|
|
23.1 Gabriele Zuccaro nato a Roma, il 07/01/1981 C.F. ZCCGRL81A07H501J |
____________________________________ |
|
23.2 Luigi Gentilini nato a Roma, il 27/12/1937 C.F. GNTLGU37T27H501Z |
____________________________________ |
|
23.3 Alcuin Nyirenda Nato a Songea (Tanzania), il 09/10/1953 C.F. NYRLNM53R09Z357M |
____________________________________ |
|
23.4 Valentina D’Avino nata a San Giorgio a Cremano (NA), il 18/06/1985 C.F. DVNVNT85H58H892F |
____________________________________ |
|
23.5 Nefer Fallico nata a Roma, il 03/11/1985 C.F. FLLNFR85S43H501I |
____________________________________ |
|
23.6 Valentina Isgrò nata a Roma, il 28/02/1984 C.F. SGRVNT84B68H501Y |
____________________________________ |
|
23.7 Giuseppe Lombardi nato a Nocera Inferiore (SA), il 28/04/1960 C.F. LMBGPP60D28F912L |
____________________________________ |
|
23.8 Maria Elena Marini nata a Partinico (PA), il 12/08/1983 C.F. MRNMLN83M52G348O |
____________________________________ |
|
23.9 Debora Maruca nata a Cosenza, il 18/12/1982 C.F. MRCDBR82T58D086Q |
____________________________________ |
|
23.10 Antonella Musciolà nata a Milano, il 18/09/1979 C.F. MSCNNL79P58F205F |
____________________________________ |
|
23.11 Chienyenwa Orisakwe nata a Roma, il 30/03/1981 C.F. RSKCNY81C70H501X |
____________________________________ |
|
23.12 Michela Pagliaro nata a Roma, il 12/07/1983 C.F. PGLMHL83L52H501F |
____________________________________ |
|
23.13 Silvia Paoletti nata a Milano, il 09/05/1962 C.F. PLTSLV62E49F205P |
____________________________________ |
|
23.14 Gaia Pasquali nata a Chieti, il 01/10/1983 C.F. PSQGAI83R41C632X |
____________________________________ |
|
23.15 Diego Righini Nato a Roma, il 07/07/1976 C.F. RGMDGI76L07M501R |
____________________________________ |
|
23.16 Annalisa Tassone nata a Locri (RC), il 13/11/19783 C.F. TSSNLS78S53D976S |
____________________________________ |
|
23.17 Paola Tassone nata a Locri (RC), il 13/11/19783 C.F. TSSPLA78S53D976C |
____________________________________ |
|
23.18 Rodolfo Vigliano nato a Napoli, il 19/05/1957 C.F. VGLRLF57E19F839P |
____________________________________ |













